Decreto Anziani – Prestazione Universale

La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.

La Prestazione Universale è erogata dall’INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato.

Hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che:

  • abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento diun livello di bisogno assistenziale gravissimo;
  • abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro;
  • siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento.

REQUISITI

Possono presentare la domanda tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  1. età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
  2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al Decreto Ministeriale n. 155 del 16 ottobre 2024 approvate con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2024;
  3. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6mila euro;
  4. la titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Per individuare il livello di bisogno assistenziale gravissimo, l’accertamento viene effettuato con le modalità di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che verrà allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato. La valutazione verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico- scientifica di cui all’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 29/2024 approvate con decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.

In particolare, la valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

  • requisito sanitario: valutazione della disabilità gravissima valutata sulla base dei parametri di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ovvero in tutti i casi in cui è necessaria un’assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte;
  • requisito sociale, che farà riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale sulla base del punteggio risultante dalle risposte fornite dal richiedente la prestazione in sede di compilazione della domanda. Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale gravissimo del richiedente.

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo dovranno risultare soddisfatti entrambi i requisiti (sanitario e sociale: disabilità gravissima e sussistenza di un bisogno assistenziale con un punteggio almeno pari a 8).

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

  • la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
  • la quota integrativa – assegno di assistenza – viene erogata con uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio “Prestazione Universale”.

fonte: INPS

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