Il 18.10.2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione anno 2021, la cui scadenza è fissata alle ore 12:00 del 02.11.2022.
I conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per
ottenere contributi quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione anno 2021.
Nel caso di cambio di abitazione o di stipula di nuovo contratto avvenuta nel corso dell’anno 2021, dovrà essere
presentata distinta domanda per ogni rapporto contrattuale.
Requisiti per l’ammissione:
Per l’ammissione è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D. Lgs. 06/02/2007, n. 30). Gli
extracomunitari sono ammessi se muniti di titolo di soggiorno valido;
2. residenza nel Comune di Pescara, quale conduttore in locazione di alloggio non a canone sociale, dal
giorno in cui parte il contratto per il quale presenta questa domanda fino ad oggi, senza alcuna
interruzione temporale, anche nel caso di più contratti;
3. titolarità per l’anno 2021 di un contratto di locazione per alloggio sito in Pescara, stipulato per
abitazione principale e non avente natura transitoria, debitamente registrato o depositato per la
regolarizzazione della registrazione entro i termini di scadenza del presente avviso. Per intervenuta
separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all’abitazione
coniugale. Il contratto deve essere relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai
sensi della Legge Regionale n° 96/96 e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Per contratto avente natura transitoria deve intendersi: il contratto stipulato per soddisfare esigenze
abitative del tutto temporanee e contingenti (esempio: locazione ad uso foresteria, per motivi di studio
o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc.) e, in ogni caso, il contratto stipulato per
locazione di durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato.
4. residenza anagrafica nell’alloggio, per il periodo interessato al contributo;
5. non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 come risulta dall’attestazione ISEE;
6. incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo:
FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di
pagamento del canone, è non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€
13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e
non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
FASCIA B – reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito
convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai
contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che
non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di
locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a €
2.325,00.
Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi
previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 07/06/1999 l’ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e
comunque non superiore a € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.
Nel caso di reddito “zero” (assenza di reddito) o inferiore al canone di locazione è necessario
dichiarare nella domanda la propria fonte di sostentamento economico annuale, che consente loro di
pagare il canone di locazione.
Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti,
amici) deve indicare nella domanda il nominativo del soggetto che presta aiuto economico e la
quantificazione economica annuale dell’aiuto prestato. A conferma di questa situazione va allegata, a
pena di esclusione, anche una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto che presta il
sopraccitato aiuto, su apposito modulo previsto nel presente avviso pubblico, allegando copia del
codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità dello stesso. In caso di carenza della
suddetta documentazione in sede di presentazione della domanda, la stessa sarà esclusa.
Il canone di riferimento per l’anno 2021 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente
registrato, al netto degli oneri accessori.
7. non titolarità da parte di qualsiasi persona residente nell’alloggio di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata secondo i
parametri indicati dall’art. 2 della L.R. 96/96;
8. titolarità da parte del richiedente di un codice IBAN relativo ad un Conto Corrente Bancario o Postale.
Nel caso di mancata titolarità del suddetto IBAN, è necessario richiedere, presso gli istituti di credito o
gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata, con codice IBAN, ove sarà possibile
versare il contributo;
9. obbligatorietà presentazione documentazione richiesta, tra cui la documentazione relativa ai redditi
percepiti nell’anno 2021 da tutte le persone residenti nell’alloggio alla data del 31/12/2020;
Entità del contributo
L’entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuo 2021, quale risulta dal contratto
di locazione e/o dalla ricevuta di pagamento dell’imposta di registro, sul reddito complessivo del nucleo come
individuato ai sensi del presente avviso.
Il contributo è così calcolato:
per i nuclei familiari con reddito annuo imponibile complessivo (ISE) non superiore ad € 13.405,08 (Fascia
A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino a concorrenza e comunque
fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
per i nuclei familiari con un reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad € 15.853,63
(Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito fino a concorrenza e
comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includono soggetti disabili
con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni ASL, ovvero familiari ultra sessantacinquenni, o disabili
(art. 2 comma 4 D.M. 07/06/1999) oppure si è in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da
pensione.
Il contributo è attribuito in base ai mesi di locazione e, in ogni caso, a decorrere dalla data di decorrenza della
residenza anagrafica, se successiva.
Il contributo viene erogato nell’importo e con le modalità come sopra indicate, salvo riduzione proporzionale in
rapporto all’entità dei fondi concessi dalla Regione e stanziati dal Comune, ed al numero delle domande
presentate.
E’ fatta salva la facoltà di riconoscere una maggiorazione del contributo in presenza di eventuali condizioni di
disagio individuate dalla Regione Abruzzo.
Non cumulabilità con altri analoghi benefici
Non possono presentare domanda coloro i quali, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, hanno
richiesto e/o usufruito per la locazione dell’immobile per l’anno 2021:
della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno 2022 relativa ai redditi percepiti
nell’anno 2021;
di qualsiasi tipo di contributo, compreso quello inerente la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per
morosità.
Reddito di cittadinanza
L’art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale 13/07/2022 stabilisce il divieto di cumulo tra i contributi concessi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione con la “quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza di
cui al decreto legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019”. Pertanto, effettuato il
controllo, saranno escluse le domande di coloro che hanno percepito nell’anno 2021 la quota destinata all’affitto
del c.d. reddito di cittadinanza.
Emergenza COVID-19
All’art. 1, comma 4, del Decreto Ministeriale 13/07/2022 (GURI Serie Ordinario n. 187 dell’11/08/2022), è stato
confermato l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art. 1 comma 4 del D.M. 12/08/2020) anche ai soggetti che
hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non
superiore ad € 35.000,00.
La riduzione del reddito dovrà essere certificata mediante autocertificazione, resa nelle forme di legge, nella
quale il richiedente dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF nell’anno 2021 superiore al 25% rispetto all’anno 2020, tale da non disporre di sufficiente liquidità per far
fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. La suddetta autocertificazione dovrà
essere corredata, pena l’esclusione, dell’ISEE CORRENTE oppure delle dichiarazioni dei redditi 2022, riferite ai
redditi percepiti dall’intero nucleo familiare nell’anno 2021 e delle dichiarazioni dei redditi 2021, riferite ai redditi
percepiti dall’intero nucleo familiare nell’anno 2020, nonché dell’attestazione di disoccupazione rilasciata dal
Centro per l’Impiego riferita all’anno 2021 oppure della dichiarazione del datore di lavoro attestante che
nell’intero anno 2021 rispetto all’intero anno 2020 c’è stata una riduzione di ore lavorative o qualunque altro
evento che abbia determinato una riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%.
Il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00
Modalità di presentazione
Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nonché
disponibili nel sito ufficiale del Comune di Pescara www.comune.pescara.it.
Le informazioni utili per la compilazione della domanda potranno essere assunte previo appuntamento con il
Servizio Politiche Abitative o rivolgendosi al recapito telefonico dedicato 0854283970.
Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente al Comune (Ufficio Ricevimento Posta),
o inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it oppure spedite tramite raccomandata
postale a/r entro il termine fissato.
Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.
La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità, valido, del
sottoscrittore.
La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Documentazione
Allegati alla domanda:
– fotocopia contratto di locazione, con estremi di registrazione;
– fotocopia ricevute pagamento locazione anno 2021 (complete di tutti i dati, firma e marca da bollo € 2,00);
– fotocopia ricevuta pagamento imposta registro anno 2021 o attestazione applicazione cedolare secca;
– fotocopia successivi contratti di locazione con ricevuta imposta di registro per ciascun anno o attestazione
applicazione cedolare secca (in caso di contratti successivi a quello per il quale si presenta questa
domanda);
– fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria;
– fotocopia attestazione ISEE + DSU in corso di validità (scadenza 31/12/2022);
– fotocopia modello CU anno 2022 redditi 2021 (per coloro ai quali è stato emesso);
– fotocopia modello 730/2022 relativo ai redditi 2021 (per coloro che l’hanno presentato);
– fotocopia modello UNICO/2022 relativo ai redditi 2021 (per coloro che l’hanno presentato);
– dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto che presta il sopraccitato aiuto economico, con allegati copia
del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità;
– fotocopia dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 30/2007) (per i cittadini
comunitari);
– fotocopia del titolo di soggiorno valido (per i cittadini extracomunitari);
– fotocopia omologa di separazione (nel caso di separazione dal coniuge);
– fotocopia certificato invalidità (nel caso di componenti con invalidità superiore al 66%);
– autocertificazione, resa nelle forme di legge, nella quale il richiedente dichiara di aver subito, in ragione
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF nell’anno 2021 superiore al 25% rispetto
all’anno 2020 (nel caso in cui il richiedente dichiari di aver subito una riduzione del reddito superiore al 25% –
COVID-19);
– fotocopia attestazione ISEE CORRENTE o in alternativa fotocopia dichiarazione dei redditi 2022, riferita ai
redditi percepiti dall’intero nucleo familiare nell’anno 2021 e fotocopia dichiarazione dei redditi 2021, riferita ai
redditi percepiti dall’intero nucleo familiare nell’anno 2020 (nel caso in cui il richiedente dichiari di aver subito
una riduzione del reddito superiore al 25% – COVID-19);
– attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego riferita all’anno 2021 (nel caso in cui il
richiedente dichiari di aver subito una riduzione del reddito superiore al 25% – COVID-19);
– dichiarazione del datore di lavoro attestante che nell’intero anno 2021 rispetto all’intero anno 2020 c’è stata
una riduzione di ore lavorative o qualunque altro evento che abbia determinato una riduzione del reddito
IRPEF superiore al 25% (nel caso in cui il richiedente dichiari di aver subito una riduzione del reddito
superiore al 25% – COVID-19);
– fotocopia documentazione attestante lo sfratto esecutivo in atto (nel caso di sfratto esecutivo in atto).
Avvertenze
Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine,
saranno archiviate.
Fonte: Il Comune di Pescara
